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 Ufficio elettorale

 

 

Gli elettori

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
    Articolo 48


Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. 
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Ai sensi di questa norma costituzionale la capacità elettorale, cioè il diritto di voto, è attribuito a tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
§ cittadinanza italiana;
§ maggiore età, che, ai sensi della legge n.39/1975, si acquista al compimento del 18° anno di età;
§ assenza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto previste dalla legge (D.P.R. n.223/1967): fallimento, condanne penali definitive che comportino l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, oppure l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici).

Il servizio elettorale è finalizzato all'iscrizione in appositi elenchi, denominati LISTE ELETTORALI, di tutte le persone fisiche in possesso della capacità elettorale.
Il servizio elettorale esercita in questo senso una funzione pubblicitaria e non costitutiva, poiché il possesso della capacità elettorale, cioè del diritto di voto, non è connesso in assoluto all'iscrizione nelle liste elettorali, ma dipende esclusivamente ed automaticamente dal possesso in capo alla persona fisica dei requisiti positivi e dall'assenza delle cause ostative previste dalla legge (D.P.R. n.223/1967).