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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA
ITALIANA Articolo 48
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e
donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale,
libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una
circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati
seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati
dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnità morale indicati dalla legge.
Ai sensi di questa norma
costituzionale la capacità elettorale, cioè il diritto di voto, è attribuito a
tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: § cittadinanza
italiana; § maggiore età, che, ai sensi della legge n.39/1975, si acquista al
compimento del 18° anno di età; § assenza di cause ostative all'esercizio del
diritto di voto previste dalla legge (D.P.R. n.223/1967): fallimento, condanne
penali definitive che comportino l'applicazione di misure di prevenzione o di
sicurezza, oppure l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici
uffici).
Il servizio elettorale è finalizzato all'iscrizione in appositi
elenchi, denominati LISTE ELETTORALI, di tutte le persone fisiche in possesso
della capacità elettorale. Il servizio elettorale esercita in questo senso
una funzione pubblicitaria e non costitutiva, poiché il possesso della capacità
elettorale, cioè del diritto di voto, non è connesso in assoluto all'iscrizione
nelle liste elettorali, ma dipende esclusivamente ed automaticamente dal
possesso in capo alla persona fisica dei requisiti positivi e dall'assenza delle
cause ostative previste dalla legge (D.P.R. n.223/1967).
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