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Turismo e storia

 

 Rimborso dell'IVA sulla tassa rifiuti

 

 

 

L'EVENTUALE RIMBORSO E' PREVISTO SOLO PER I COMUNI CHE HANNO ADOTTATO LA T.I.A. AL POSTO DELLA T.A.R.S.U.
 

L’Ufficio Tributi del Comune di Castelbellino sta in questi giorni ricevendo numerose richieste di chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA alla tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009. Poiché la questione ha di recente avuto notevole risonanza sui mezzi di informazione, è opportuno chiarire esattamente la situazione.

La Corte Costituzionale ha escluso dall’assoggettamento ad IVA la tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (più comunemente nota come “tariffa Ronchi” o “tariffa di igiene ambientale – TIA”), che alcuni Comuni applicano in sostituzione della TARSU ai sensi del DPR 158/1999. Gli effetti di tale sentenza non riguardano però il Comune di Castelbellino, che non ha finora esercitato la facoltà di passare all’applicazione della TIA al posto della TARSU. Da ciò consegue che mai negli avvisi di pagamento della TARSU inviati ai contribuenti è stata addebitata l’IVA, mentre sono state calcolate – come previsto dalla normativa in vigore – soltanto le addizionali ex-ECA e il tributo provinciale ambientale (rispettivamente del 10% e del 5% rispetto all’importo dovuto per la TARSU).

Si invitano pertanto i cittadini, le associazioni di categoria e tutti i soggetti che svolgono attività di consulenza fiscale a non inoltrare all’Ufficio Tributi del Comune richieste di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della TARSU. Non avendo alcun fondamento, l’unico effetto di tali richieste sarebbe infatti quello di provocare un inutile appesantimento dell’attività amministrativa dell’Ente per redigere una lunga serie di comunicazioni di diniego al rimborso.